La mancanza della abitabilità non inficia la validità del contratto di compravendita ma costituisce eventualmente un inadempimento del venditore

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 13/12/2019) 05-06-2020, n. 10665

Con ordinanza n. 10.665 del 05/06/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale “il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata dal Testo unico in materia edilizia approvato con il D.P.R. n. 380 del 2011, artt. 24, 25 e 26) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (così, da ultimo, Cass. 23265/19). Da tale principio si ricava che per i contratti di compravendita -e quindi, con maggior forza, per i contratti preliminari di compravendita- la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di agibilità o l’insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato incidono sul piano dell’adempimento, e non su quello della validità, del contratto”.