IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DEL D.L. 18/2020

(Avv. Matteo Lazzara 30 marzo 2020)

Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020 hanno previsto misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.

Innanzitutto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

L’intervento con causale “COVID-19 nazionale”  deroga al limite di durata massima complessiva dei trattamenti, previsto dal D.lgs n. 148/2015,  e quindi non va a ridurre il periodo di Cassa integrazione che ogni azienda ha disponibile nel quinquennio.

Analogamente, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

Per l’accesso alle speciali prestazioni non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il dipendente ha diritto a percepire una somma  pari a circa l’80% della retribuzione ed è previsto il pagamento diretto della prestazione al lavoratore, a semplice richiesta dell’azienda, che perciò non è tenuta a dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria.

Come chiarito dalla circolare INPS n. 47/2020, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di CIGO.

Un’ulteriore novità è costituita dal fatto che anche le piccole imprese, ivi comprese quelle con meno di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO e dalla CIGS, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga.

Peraltro, mentre per dimensioni aziendali maggiori ai 5 dipendenti la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti non sono tenuti a tale adempimento.

Chiarisce l’INPS con la circolare n. 47/2020 che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).