IL RUOLO DELL’AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il ruolo dell’Avvocato nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Livorno 8-9 Novembre 2018

(Avv. Nicola Minervini)

 

indice

introduzione: interdisciplinarietà

Il ruolo dell’Avvocato

  1. L’Avvocato come professionista esperto

1.1         Il ruolo dell’Avvocato nella fase preliminare

1.2         il centro di ascolto

  1. L’Avvocato difensore

2.1         la difesa tecnica necessaria

2.2         la paternità del ricorso

Conclusioni: il ruolo dell’Avvocato nelle procedure del prossimo futuro

 

INTRODUZIONE

#interdisciplinarietà#

Grazie alla collaborazione tra l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e la Camera Civile di Livorno è stato organizzato il convegno dei giorni 8-9 Novembre 2018 sulla legge 3/2012, nel cui ambito sono state messe a confronto posizioni ed idee diverse.

Il convegno ha messo in evidenza la ferma convinzione sia dei Dottori Commercialisti che degli Avvocati, di iniziare una stagione di confronti serrati, sfruttando le commissioni di studio costituite in seno al ODC ed alla Camera Civile per affrontare e proporre soluzioni comuni in relazione ai molti problemi che interessano la L. 3/2012, soprattutto in previsione dell’imminente entrata in vigore del nuovo “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Le Commissioni di studio sono infatti uno strumento assai duttile che si può muovere senza eccessivi formalismi e che può risultare molto importante e vincente nell’attuale momento storico in cui l’evoluzione del diritto non sempre riesce a stare al passo con le esigenze socio economiche. Attraverso il confronto e la collaborazione il lavoro delle commissioni può approfondire le problematiche e trovare le soluzioni più giuste e adatte per proporre ai Giudici le soluzioni migliori, magari apparentemente azzardate e contro corrente da cui i Giudici possano prendere spunto per affinare le normative traducendo quelle tesi azzardate in arresti giurisprudenziali. È sbagliato pensare di appiattirsi solamente sul “diritto noto”. Il diritto deve essere (rectius: dovrebbe riuscire a rimanere) lo specchio della società e per mantenere questo suo ruolo, per rimanere “giusto” deve evolversi alla stessa velocità alla quale si evolve la società.

Ritengo che il confronto si debba sviluppare nel senso della interdisciplinarietà insieme tra Commercialisti ed Avvocati perché ognuna di queste due categorie di professionisti ha competenze specifiche che differiscono ontologicamente le une dalle altre, ma che sono al contempo entrambe assolutamente necessarie per la corretta gestione delle procedure concorsuali.

Ovviamente sarebbe auspicabile un confronto anche con i Giudici, non legato necessariamente alla procedura pendente, ma astratto e preventivo, così come avviene in alcuni Fori ove addirittura tra i gestori della crisi ed il Giudice delegato si tengono incontri periodici nei quali vengono affrontati e risolti i problemi sia teorici che delle singole procedure. Penso in particolare al Tribunale di Vicenza ove il Dott. Limitone –uno dei più attenti ed innovativi interpreti della materia- incontra a tal fine i professionisti dell’OCC ogni due settimane ed ha sollecitato la formazione di un protocollo di intesa tra Tribunale, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Avvocati e Comune, con il fine di trasformare le procedure esecutive immobiliari in procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Tale protocollo è stato sottoscritto il 09 febbraio 2017 e nei primi 3 mesi del 2018 presso il Tribunale di Vicenza sono state aperte oltre 150 procedure.

Tale dato dimostra le potenzialità della L. 3/2012 e costituisce un modello, certamente perfettibile, ma che altrettanto certamente è utile studiare per apprendere idee e prassi che possano aiutare anche altri Fori a decollare.

Quindi l’invito anzi, come si dice, l’hashtag è : #interdisciplinarietà#

IL RUOLO DELL’AVVOCATO

A mio parere dobbiamo analizzare la funzione dell’Avvocato sotto due aspetti diversi

  1. L’Avvocato come professionista esperto –al pari del commercialista- nella funzione di accompagnamento del soggetto sovraindebitato e quindi nella fase, che potremmo definire “preliminare”, che va dal momento in cui nasce l’idea di proporre una delle procedure previste dalla L. 3/2012, fino al deposito del ricorso;
  2. La funzione dell’Avvocato difensore in senso tecnico e quindi nella funzione che svolge dal momento della proposizione del ricorso fino alla chiusura della procedura.

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L’Avvocato come professionista esperto

 

1.1       Il ruolo dell’Avvocato nella fase preliminare

Il professionista al quale per la prima volta si rivolge il soggetto indebitato deve:

  • capire ed esaminare la situazione del proprio cliente e quindi valutare se il cliente si trovi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dalla L. 3/2012[1];
  • valutare la compresenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sia positivi che negativi previsti dalla Legge 3;
  • ove il cliente non si renda conto della situazione, cercare di intuire gli “allert” che precedono la crisi e renderne edotto il debitore;
  • spiegare al debitore i rimedi offerti dalla normativa e le alternative, che saranno per lo più “demolitorie”, tenendo presente che il debitore è in genere molto restio a riconoscere la gravità della propria posizione debitoria e che quindi fa fatica a chiedere l’intervento di terzi, soprattutto là dove si prospetti l’esigenza di ricorrere a soluzioni che in qualche modo gli sottraggano il potere esclusivo di disporre del proprio patrimonio;
  • ove ne ravveda la possibilità, cercare di indirizzare il debitore verso uno dei rimedi previsti dalla L. 3/2012. In questa sua funzione dovrà tenere presente che in prima battuta le procedure previste dalla L. 3/2012 sono attivabili solo ad iniziativa del debitore, mentre i creditori possono agire solo in via esecutiva[2].

1.2       il centro di ascolto

Le ultime due riflessioni hanno suscitato da più parti l’esigenza di sollecitare i professionisti alla diffusione della cultura (che per l’ordinamento italiano costituisce una novità) della anticipazione e soluzione della crisi anche tra i consumatori e gli “imprenditori minori” ed in questo senso il Comitato Consultivo dell’OCC insieme all’Ordine dei Dottori Commercialisti ha costituito il centro di ascolto le cui funzioni sono:

  1. conoscitiva

tesa a conoscere il livello di informazione dell’utenza sulla L. 3/2012

  1. informativa

tesa a fornire agli utenti le informazioni necessarie per far loro comprendere se ricorrono le condizioni di accesso alla L. 3/2012

  1. filtro

tesa ad Evitare richieste in mancanza dei presupposti.

Ancora non esiste una casistica tale da poter fornire una base statistica, ma certamente l’iniziativa deve essere sviluppata ed affinata, a mio avviso, sia nelle modalità operative che nelle finalità.

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L’Avvocato difensore

2.1       la difesa tecnica necessaria

La legge stabilisce genericamente che sia il piano che l’accordo possono essere proposti dal debitore con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (art. 7 L. 3/2012) senza prevedere né escludere la necessità della difesa tecnica.

Tuttavia nel silenzio della legge fino ad oggi quasi tutti i Tribunali italiani hanno ritenuto che il ricorso con cui il debitore chiede l’ammissione ad una delle procedure debba necessariamente essere presentato con il patrocinio tecnico dell’Avvocato:

 

Tribunale di Vicenza 29/04/2014

“ritenuto che, quanto alla necessità dell’assistenza tecnica, essa si desuma dalle seguenti circostanze:

  • la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale (rivolta al giudice) con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso;
  • il ricorso è introduttivo di una procedura, così come definita dallo stesso art. 6 l. n. 3/2012;
  • la procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base di criteri tecnici di competenza;
  • essa presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi, ex art. 13, co. 2, l. n. 3/2012;
  • l’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell’O.C.C. che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa;”

 

Tribunale di Massa 01/12/2016

(provvedimento collegiale a seguito di reclamo del ricorrente contro il diniego di ammissione alla procedura di liquidazione – cumulata con proposta di accordo)

  • Ogni singola procedura concorsuale tra quelle previste dalla L. 3/2012 deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un Avvocato);
  • ciò si desume dall’osservazione che la legge 3/2012 per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia necessariamente agli artt. 737 ss cpc per quanto riguarda gli aspetti processuali;
  • conseguentemente il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

 

Tribunale di Livorno 22/07/2017:

Il Tribunale ritiene che la proposizione della domanda di ammissione alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla L. 3/2012 necessita di assistenza tecnica sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. innanzitutto non sembra esservi dubbio che la proposta è una domanda giudiziale, introdotta nella forma del ricorso, che introduce una procedura concorsuale, destinata a comporre una crisi finanziaria con interessi contrapposti.

Ciò si desume, innanzitutto, dagli effetti che –analogamente a quanto avviene per la domanda di concordato preventivo- la presentazione della domanda produce, sia di tipo processuale, sia di tipo sostanziale (apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale, sospensione delle procedure esecutive individuali, pubblicazione ed eventuale trascrizione della domanda, sottoposizione ad autorizzazione giudiziale degli atti di straordinaria amministrazione, sospensione del corso degli interessi, delle decadenze e delle prescrizioni).

  1. La procedura si svolge dinanzi ad un Tribunale, individuato in base ai criteri di competenza tecnica secondo le norme espressamente richiamate, seppur con la clausola di compatibilità, di cui agli artt. 737 ss cpc, peraltro con la previsione dell’incompatibilità nella successiva fase di reclamo del Giudice che ha pronunciato il provvedimento.
  2. La procedura (come del resto la procedura di concordato preventivo) si svolge mediante varie fasi a natura contenziosa: in primis la fase dell’ammissibilità e dell’omologazione, per proseguire con gli eventuali reclami, la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi ex art. 13 c. 2 l. 3/2012 (v in tal senso Trib Vicenza 29/04/2014).
  3. Com’è noto l’art. 82 cpc introduce in via generale l’onere del patrocinio legale nei procedimenti davanti al Tribunale “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente” e tale inciso è stato ripetutamente ritenuto di stretta interpretazione sì da ritenere la sussistenza dell’obbligo del difensore anche nei procedimenti cd in camera di consiglio (…)

La presentazione del ricorso in proprio, senza l’assistenza di un difensore, costituisce, pertanto, difetto di rappresentanza.

Come tale lo stesso può essere sanato ai sensi dell’art. 182 c. 2 cpc nuova formulazione (…).

 

Tribunale Mantova 12/07/018:

Nel procedimento di omologazione del piano del consumatore, quando interviene avanti al tribunale un soggetto portatore di interesse ad escludere l’omologazione del piano, il procedimento assume carattere contenzioso con conseguente necessità di difesa tecnica delle parti. (Laura De Simone)

Tutte le menzionate pronunce, in maniera implicita o esplicita, attribuiscono rilevanza preminente alla norma dell’Art. 82 c. 3° cpc (patrocinio) per la quale:

3_Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un Procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo

Il fatto che, come accennato, la L. 3/2012 non faccia alcuna esplicita menzione dell’assistenza tecnica da parte dell’Avvocato, esaminato alla luce di quanto disposto dall’art. 82 cpc c. 3, effettivamente sembrerebbe avallare la tesi preponderante per cui l’assistenza tecnica è necessaria. Tuttavia, come emerge chiaramente dall’esame dei provvedimenti menzionati, le esigenze che hanno indotto i Giudici a ritenere indispensabile la necessità della difesa tecnica non si limitano all’elemento formale costituito dalla previsione normativa, ma ne individuano i presupposti nella concreta esigenza della presenza di un soggetto capace di gestire la procedura giudiziale oltre che di affrontare le problematiche di carattere più strettamente giuridico[3].

Tale esigenza tuttavia non deve indurre a sminuire il ruolo dei commercialisti, molti dei quali hanno acquisito competenze specifiche nell’ambito delle procedure concorsuali, ma dovrebbe essere tradotta in una regola ben precisa e dettagliata tale da definire ruoli e responsabilità tra le due figure professionali coinvolte, entrambe assolutamente indispensabili.

Così l’Avvocato non può essere considerato un inutile aggravio di costi, come talvolta si è sentito dire, ma deve essere invece visto come una risorsa, oltre che come una garanzia per il debitore e per la procedura in generale. Al contempo non si può prescindere dall’assistenza di un commercialista che deve occuparsi di compiere quelle valutazioni economiche, finanziarie e fiscali che sono molto più attinenti alla sua preparazione specifica e che ovviamente sono indispensabili per poter formulare correttamente la proposta.

Pertanto erra chi afferma che la procedura debba essere condotta interamente dal gestore della crisi (normalmente individuato in un commercialista) salvo che, come si legge nel provvedimento del Dott. Limitone sopra menzionato (Trib. Di Vicenza 29/04/2014 sub 5) “nell’O.C.C. che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa;” e comunque solo “finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto”.

2.2       La paternità del ricorso

A fronte della necessaria sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte di un Avvocato, si pone il problema di valutare quale sia la responsabilità che l’Avvocato assume con quella firma e quindi quale sia il suo ruolo effettivo in seno alla procedura.

Come già rilevato la L. 3/2012 non menziona mai esplicitamente la figura dell’Avvocato (la cui necessità è stata infatti affermata -per così dire- sul campo) per cui è necessario trovare la definizione del suo ruolo e delle sue responsabilità nelle pieghe della legge attraverso l’analisi delle funzioni che più o meno chiaramente la L. 3/2012 attribuisce agli altri “protagonisti” della procedura di risoluzione della crisi: il debitore e l’OCC.

La L. 3 parte da quello che può essere considerato come il punto di arrivo della fase che poc’anzi ho definito “preliminare” per cui è opportuno operare una distinzione tra i casi in cui il debitore giunga alla richiesta di nomina del gestore/OCC già con l’assistenza di un Avvocato (nel ruolo di “professionista esperto”), rispetto ai casi in cui il debitore si rivolga direttamente all’OCC senza il supporto di alcun professionista. È infatti solo in questa seconda situazione che si pone il problema di attribuire un ruolo alla figura dell’Avvocato dato che nel primo caso l’Avvocato presenterà il debitore al Gestore nominato dall’OCC, con una proposta già confezionata (magari con l’ausilio di un commercialista di sua fiducia[4]) riassumendo in sé la funzione, il ruolo e le responsabilità che normalmente competono al procuratore e così lasciando al Gestore (solamente) il proprio ruolo di “controllore” della procedura e referente del Giudice.

Diversamente ove il debitore dovesse rivolgersi direttamente all’OCC, presentandosi privo di alcuna assistenza, si porrà il problema di dover reperire un Avvocato e stabilire contenti e limiti del suo mandato. Ed allora, quali saranno le modalità pratiche per l’individuazione del professionista? Si dovrà attingere da una lista? Chi la dovrà predisporre? Ed a chi sarà rimesso il compito di indirizzare il debitore verso uno o l’altro Avvocato?

Certamente si tratta di problemi assai delicati che dovranno essere esaminati e risolti, anche se in questo momento il dubbio principale resta quello inerente alla valutazione su chi tra l’Avocato e l’OCC dovrà materialmente scegliere il tipo di procedura e redigere la proposta.

La L. 3 attribuisce all’OCC –ed al gestore della crisi- funzioni di “ausilio” al debitore (art. 9) stabilendo però, con una locuzione certamente non chiara, che “oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.” (art. 15 c. 5 L. 3/2012).

Su tale base l’OCC viene da più parti considerato come l’elemento centrale della procedura, ma l’interpretazione per cui tale ultima norma gli affiderebbe anche l’onere delle scelte -per conto del debitore- in merito al tipo di proposta ed al suo contenuto, appare in realtà una forzatura poiché si scontra sia con il dato letterale della stessa legge, che in altri e più puntuali passaggi definisce il ruolo dell’OCC come di “ausilio” al debitore, sia con la più importante funzione di controllore che l’OCC assume quale ausiliario e referente del Giudice.

Individuare nell’OCC il controllore (rectius: attestatore) di un piano da lui stesso predisposto, costituirebbe, a mio parere, una incomprensibile incongruenza[5] là dove l’iniziativa e la responsabilità delle scelte sono attribuite al debitore e quindi per esso al suo Avvocato.

Sotto questo aspetto il Tribunale di Massa ha affermato che “Il compito del professionista (ndr: nominato in funzione di OCC ex art. 15 c. 9 L 3/2012) non consiste nel formulare in nome e per conto del debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell’essere di “ausilio” al debitore per tutto quanto è necessario o utile nell’ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all’OCC (che sono gli stessi poteri che spettano al professionista nominato in sostituzione dell’OCC): ausilio al debitore nella predisposizione di una proposta ai creditori per un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; ausilio al debitore nella predisposizione del relativo piano; ausilio al debitore che si concretizza nella redazione di una “relazione particolareggiata” da allegare alla domanda di liquidazione);

la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e precisamente non a lui personalmente ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico;

infatti ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico, ossia da un Avvocato (…)”

(Tribunale di Massa 01/12/2016)

 

Dunque secondo il Giudice del Tribunale di Massa la possibilità di chiedere la nomina del gestore e successivamente di attivare la procedura per la soluzione della crisi con il deposito della proposta è riservata al debitore, e per esso all’Avvocato che deve necessariamente assistere il debitore nella presentazione del ricorso e durante tutta la procedura per cui il baricentro della procedura sembra spostarsi più sul debitore e sul suo Avvocato.

Nel sottoscrivere l’atto introduttivo di un giudizio l’Avvocato si assume normalmente la responsabilità di quell’atto, non solo per quanto scritto di suo pugno ma anche per quanto da lui richiamato nell’atto stesso e quindi anche della fondatezza del ricorso e della correttezza e veridicità degli allegati. Per questo motivo l’Avvocato potrà e dovrà collaborare con il gestore della crisi, ma senza creare sovrapposizioni. L’OCC è infatti chiamato a fornire tutto l’aiuto possibile al debitore –e quindi al suo Avvocato- nella fase di formazione della proposta, senza però poter “influenzare” più di tanto il debitore che resta libero di assumere le proprie decisioni anche contro il parere dell’OCC il quale infatti è poi tenuto a valutare la proposta prima che giunga al vaglio del Giudice. La proposta pertanto dovrà rimanere atto del debitore e del suo Avvocato il quale, a differenza dell’OCC ben potrà (e per come la vedo io “dovrà”) indirizzare il suo cliente, se necessario anche “energicamente”, verso la strada ritenuta più corretta, mentre il gestore dovrà mettersi a disposizione per il confronto con il debitore nella sua funzione di “ausilio” facendo tutto il possibile per agevolare il debitore e successivamente rendere le proprie valutazioni –all’occorrenza anche negative- così come dettagliatamente stabilito dalla L. 3/2012 (artt. 9 c. 2 e 3 bis – art. 15 c. 6 L. 3/2012)

Quanto sopra –si ribadisce- non deve essere inteso come sterile affermazione della supremazia dell’Avvocato rispetto agli altri professionisti coinvolti, ma come rivendicazione di un ruolo indispensabile al corretto svolgimento della procedura e quindi alla tutela del soggetto che si rivolge al Tribunale dello Stato a cui chiede pur sempre, la garanzia del rispetto di un proprio diritto.

Il punto di partenza quindi è e resta la interdisciplinarietà; la stretta collaborazione tra Commercialisti ed Avvocati che si pone come esigenza imprescindibile per la corretta gestione delle procedure di soluzione della crisi e più in generale delle procedure concorsuali. E di tale esigenza, evidenziata dai numerosi arresti giurisprudenziali che in questi primi anni di vigenza della L. 3 hanno animato il dibattito su questa interessantissima ed innovativa materia, il legislatore dovrebbe prendere atto per individuare un OCC, magari collegiale, simile a quello ipotizzato dal Dott. Limitone nel provvedimento richiamato.

CONCLUSIONI

il ruolo dell’Avvocato nelle procedure del prossimo futuro

Lo schema del nuovo decreto, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza formatasi in questi anni, prevede che la domanda debba essere presentata tramite un OCC e che “non è necessaria l’assistenza di un difensore” (artt. 68 e 76).

Tale affermazione esclude la rigida applicabilità dell’art. 82 cpc, ma non elimina i presupposti fattuali evidenziati dalle pronunce esaminate sulla cui base è stata ritenuta necessaria l’assistenza tecnica dell’Avvocato fin dalla proposizione del ricorso; e per questo validissimo e concreto motivo il CNF ha proposto un emendamento allo schema di decreto reso noto, affinché venga eliminata la insensata affermazione: insensata non già per l’Avvocato, ma per la completezza di un procedimento giudiziario (almeno potenzialmente) contenzioso, che come tale necessita non già di un Avvocato inteso come inutile onere aggiuntivo, ma di un Avocato protagonista insieme al commercialista, a garanzia dei diritti del debitore, di quelli dei creditori e più in generale del “giusto processo”.

 

                                                             Avv. Nicola Minervini

                                                             (Studio Legale Minervini)

[1] Molto spesso il cliente è semplicemente “indebitato” e non “sovraindebitato”.

[2] I Creditori acquisiscono un potere di iniziativa solo a seguito dell’apertura della procedura con il voto e con l’opposizione in udienza, con il reclamo avverso il provvedimento del Giudice ed infine con la richiesta di trasformazione dell’ADR o del PC in procedura liquidatoria ex art. 14-quater.

[3] Si pensi anche solo alla valutazione sulla possibile risoluzione di un contratto o alla necessità di un parere sull’esito di una causa pendente.

[4] Analogamente potrà essere il Commercialista a coinvolgere l’Avvocato di sua fiducia, il che non muta il rapporto fiduciario tra Cliente –anche acquisito per il tramite del Commercialista- ed Avvocato

[5] Ciò non toglie che in molti Tribunali i gestori della crisi svolgano abitualmente questo doppio ruolo con buona pace di Avvocati che accettano di sottoscrivere un ricorso di cui probabilmente sanno poco o nulla, assumendosi responsabilità che allo stato dell’arte sono certamente indefinite, ma proprio per questo sono potenzialmente molto gravi.