Il “PROTOCOLLO D’INTESA SUL REGIME DELLE SPESE NON COMPRESE NELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI” tra il Tribunale di Brescia e l’Ordine degli Avvocati di Brescia – Le “LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI” tra la Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano: un approccio analitico e comparativo.

In considerazione di una prassi caratterizzata da una forte litigiosità fra coniugi e/o ex coniugi in caso di crisi del matrimonio (sia essa sussumibile sotto la categoria della separazione consensuale o quella del divorzio congiunto ovvero nell’eventualità di modifica delle condizioni di separazione ad istanza congiunta) in ordine a quelle che vengono definite “spese straordinarie” (per tali intendendosi quelle che esulano dall’ordinario contributo dei genitori al mantenimento dei figli), da un lato il Tribunale di Brescia con l’Ordine degli Avvocati di Brescia (sottoscrizione datata 14 luglio 2016), dall’altro lato la Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Milano, l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (sottoscrizione datata 14 novembre 2017) hanno convenuto due protocolli aventi ad oggetto l’elencazione delle spese da considerarsi (a scanso di equivoci) straordinarie (le convenzioni appena citate saranno, per esigenze di brevità, indicate rispettivamente con le formule “Protocollo di Brescia” e “Protocollo di Milano”).

La finalità di entrambe le convenzioni (e riteniamo corretto sostenere che ciò rappresenti un fortissimo punto di contatto e condivisione di vedute fra i sottoscrittori delle due) è quella di limitare e risolvere il contenzioso in ordine all’individuazione e modalità di rimborso delle cdd. “spese straordinarie”, attraverso la creazione e conseguente diffusione di una prassi condivisa a tutela dei figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autonomi, ovvero disabili che risultano essere coinvolti nelle situazioni di crisi del matrimonio a cui si è accennato poc’anzi. Simile teleologia si riallaccia poi a quello che è il ruolo dell’avvocato, cioè «[…] teso non solo alla difesa dell’assistito, ma anche a garanzia della tutela dell’affidamento della collettività, nel segno della funzione sociale della difesa, per l’effettiva attuazione dei diritti a rilevanza costituzionale, richiamata dalle norme di apertura della legge professionale (artt. 1, 2, 3, L. 247/2012)». 

Prima di passare in rassegna le spese straordinarie, i protocolli hanno premura di fornirne una definizione precisa. Il Protocollo di Brescia recita in merito quanto segue, riprendendo una pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cassazione n. 18869/2014): «Devono intendersi spese straordinarie, notoriamente, quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli». Tuttavia possono essere considerate tali anche spese che non presentano simili caratteristiche, rientrando al contrario in attività prevedibili, purché «[…] non [sono] quantificabili prima della loro insorgenza, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori». Il novero è ampio, infatti secondo il Protocollo di Brescia i criteri identificativi delle cdd. spese straordinarie sono i seguenti: 

  • la rilevanza;
  • l’imprevedibilità (nei casi in cui le spese in questione non siano quantificabili prima della loro sopravvenienza o connesse a bisogni episodici rileva anche la prevedibilità);
  • l’imponderabilità.

Secondo il  Protocollo di Milano invece «Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarie (funzionale)».

È immediatamente evidente come le due convenzioni abbiano in comune il criterio della rilevanza – gravosità: una spesa è straordinaria, qualora non sia quantitativamente irrisoria (in termini economici), cioè concretamente rappresenti per i genitori un esborso considerevole (ovviamente in relazione al patrimonio ed alle risorse economiche di cui i due rispettivamente dispongono). 

L’imprevedibilità e l’imponderabilità del Protocollo di Brescia non sono invece contemplate nel Protocollo di Milano, il quale dal canto suo menziona l’occasionalità/sporadicità e l’essere voluttuarie. Se a nostro avviso il carattere d’occasionalità/sporadicità può essere accostato a quello della prevedibilità condizionata citato precedentemente (ci si sta riferendo a quelle spese prevedibili ma non quantificabili prima della loro insorgenza e/o relative a bisogni episodici e saltuari di cui parla il Protocollo di Brescia), l’essere voluttuarie non trova diretta corrispondenza con i criteri del novero bresciano. Nonostante ciò, un riscontro nel Protocollo di Brescia è possibile rinvenirlo nell’elencazione puntuale di queste spese, precisamente nella categoria denominata “Spese per il divertimento”.

Fino ad ora ci si è focalizzati sul concetto di spese straordinarie, le quali sono state ampiamente puntualizzate. Al contrario che cosa si intende per spese ordinarie? Se in proposito il Protocollo di Brescia tace, il Protocollo di Milano, non offrendone comunque una definizione, a titolo esemplificativo ne espone alcune, al fine di orientare gli interessati: «[…] il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di can selleria ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco».

È quindi possibile concludere, in merito ai criteri di rilevazione delle spese in esame, per una vicinanza dei due scritti.

Volgendo l’attenzione sul regime (in proposito è importante sottolineare che viene fatto salvo ogni diverso accordo intervenuto fra i genitori in relazione a particolari esigenze dei figli (minori, maggiorenni non economicamente sufficienti oppure disabili), a patto che sia vantaggioso e nel beneficio di costoro. L’interesse dei figli viene quindi ad essere, coerentemente con le premesse e le finalità dei protocolli, ma anche con quello che è l’impianto legislativo di riferimento, assolutamente centrale e preminente) delle spese straordinarie che esulano dall’assegno di mantenimento, vero nocciolo di entrambi i protocolli, salta agli occhi la strettissima vicinanza dei due elenchi, con in ambedue la specificazione della necessità o non necessità del preventivo accordo fra i genitori in base all’oggetto dedotto in spesa. Nonostante nel Protocollo di Brescia siano rinvenibili quattro capitoli di spese (precisamente: “spese per la salute”, “spese per l’istruzione”, “spese per la custodia di prole minorenne”, “spese per il divertimento”), mentre in quello di Milano solo tre (cioè: “spese mediche”, “spese scolastiche” e “spese extra scolastiche”), il contenuto di tali famiglie è, salvo piccole e sporadiche divergenze, più terminologiche che sostanziali, particolarmente simile. 

Il Protocollo di Milano prevede un meccanismo di silenzio-assenso, nel caso in cui, qualora la spesa in questione richieda l’accordo di tutti e due i genitori ed uno solo non approvi, costui dovrà manifestare tale dissenso per iscritto all’altro entro un massimo di dieci giorni. Nell’ipotesi in cui tale dissenso non venga fatto presente nelle modalità esposte, il silenzio varrà come consenso. Di tale sistema l’altro protocollo non fa alcuna menzione, salvo il riferimento alla necessità del consenso di ambo i genitori. 

La documentazione e le modalità di esborso/rimborso rappresentano un duplice punto di contatto fra le due convenzioni. Infatti in entrambi i testi si fa riferimento alla necessità di documentazione delle spese straordinarie, le quali saranno corrisposte (in ragione del 50% ciascuno secondo il Protocollo di Brescia, in ragione dell’accordo fra le parti o sul disposto del provvedimento giudiziale secondo il Protocollo di Milano) al genitore anticipatario entro quindici giorni dalla richiesta (il Protocollo di Milano specifica ulteriormente non solo che il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta, ma che pure l’esborso soffre di termini: infatti il genitore anticipatario dovrà inoltrare la documentazione comprovante l’esborso entro trenta giorni dall’evento in analisi).   

Per concludere l’analisi comparativa, i due protocolli rappresentano moltissimi punti in comune, orientati dalla medesima finalità ed animati dalla medesima considerazione della figurazione dell’avvocato.

(In calce vengono inseriti i links dei testi completi di entrambi i protocolli, prima quello di Brescia ed a seguire quello di Milano).

 

 

 

 

 

Varinelli Dott. Edoardo, Stagista presso Studio Legale Minervini

 

                                                                                                       

  1. http://www.tribunale.brescia.it/allegatinews/A_11272.pdf 
  2. https://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_news/Testo_Protocollo-firmato_nota-Trib_13246_17.pdf